Mercoledì 19 marzo – 14.45
La Regione Piemonte, al fine di evitare disagi agli assistiti, ha confermato fino al 31 marzo 2015 la validità dei certificati di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sia per la specialistica sia per la farmaceutica riguardanti le seguenti categorie:
E01 cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98;
E03 titolari di pensione o assegno sociale e loro familiari a carico;
E04 titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.
E’ stata, inoltre confermata, sempre fino al 31 marzo 2015, anche la validità dei certificati di esenzione per la sola spesa farmaceutica, riportanti il seguente codice:
E05 bambini di età sup. a 6 anni e cittadini inf. a 65 anni appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro.
Che cosa deve fare chi e’ in possesso del certificato di esenzione con codice E02 con scadenza 31 marzo 2014?
L’avente diritto (disoccupato, iscritto al Centro per l’Impiego – non in cerca di un primo lavoro, e suoi familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico) deve rinnovarlo, recandosi presso uno degli sportelli di “Scelta/Revoca” delle sedi territoriali dell’ASL – o delegando per iscritto una persona di fiducia – ad autocertificare il reddito complessivo familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente.
Come si utilizza il certificato di esenzione?
Il certificato viene esibito al medico di famiglia o ad altro medico prescrittore che provvederà a trascrivere il codice di esenzione sulla ricetta di prescrizione.
Avvertenza
Si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti reddituali che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ASL per la cessazione del diritto all’esenzione e, comunque, a non avvalersi più di tale diritto.
Si ricorda che eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in carenza dei requisiti prescritti dalla legge, comporta responsabilità amministrative e penali, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
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