La Regione Piemonte ha comunicato la proroga al 31 marzo 2016 della validità degli attestati di esenzione dal pagamento del ticket relativi ai codici E01, E03 ed E04, per le prestazioni di diagnostica e specialistica, nonché del codice di esenzione E05 per la spesa farmaceutica con scadenza al 31.03.2015.
Non sono, invece, prorogati i codici di esenzione E02 – disoccupazione – considerata l’estrema variabilità della situazione e, pertanto, i soggetti in stato di disoccupazione dovranno recarsi allo sportello dell’Asl per l’eventuale rinnovo del certificato.
La Regione Piemonte, al fine di evitare disagi agli assistiti, ha confermato fino al 31 marzo 2016 la validità dei certificati di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sia per la specialistica sia per la farmaceutica riguardanti le seguenti categorie:
– E01 cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzione);
– E03 titolari di pensione o assegno sociale e loro familiari a carico;
– E04 titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.
E’ stata, inoltre confermata, sempre fino al 31 marzo 2016, anche la validità dei certificati di esenzione per la sola spesa farmaceutica, riportanti il seguente codice:
– E05 residenti in Piemonte di età compresa tra i 6 e i 65 anni appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro.
CHE COSA DEVE FARE CHI E’ IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE E02 CON SCADENZA 31 MARZO 2015?
L’avente diritto (disoccupato, iscritto al Centro per l’Impiego – non in cerca di un primo lavoro, e suoi familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico) deve rinnovarlo, recandosi presso uno degli sportelli di “Scelta/Revoca” delle sedi territoriali dell’ASL o inviando relativa autocertificazione sul reddito, compilata e sottoscritta, tramite persona di fiducia munita di documento di identità del sottoscrittore. (Riferimento al reddito complessivo familiare lordo dell’anno precedente).
COME SI UTILIZZA IL CERTIFICATO DI ESENZIONE?
Il certificato viene esibito al Medico di famiglia o ad altro Medico prescrittore che provvederà a trascrivere il codice di esenzione sulla ricetta di prescrizione.
AVVERTENZE
1. Si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti reddituali che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ASL per la cessazione del diritto all’esenzione e, comunque, a non avvalersi più di tale diritto e, pertanto, a non utilizzare più il certificato di esenzione per reddito.
2. Si ricorda che eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in carenza dei requisiti prescritti dalla legge, comporta responsabilità amministrative e penali, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
3. Si precisa che la scadenza della proroga potrà essere anticipata nel momento in cui verranno attivate le funzionalità che consentono al cittadino la presentazione on line delle autocertificazioni per le esenzioni per reddito.
4. Si precisa, inoltre, che la scadenza della proroga potrà essere anticipata anche qualora entrino in vigore le disposizioni normative relative ai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, al momento in via di definizione a livello nazionale, che prevedono il riferimento a situazioni reddituali/patrimoniali risultanti dai modelli ISEE.