Verzuolo: nei prossimi giorni l’abbattimento di piante e ramaglie pericolose per la circolazione stradale

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Dato atto che in caso di incidenti L’Amministrazione comunale di Dogliani ricorda che, in ottemperanza ai disposti dell’Art.. 29 del D. Lgs. 285/1992 – Codice della strada, è stata emessa l’ Ordinanza sindacale n. 42 del 02/10/2015 relativa all’abbattimento, entro e non oltre 60 giorni, delle piante e delle ramaglie pericolose, a tutela della sicurezza e della visibilita’ lungo le strade comunali urbane ed extraurbane e vicinali di uso pubblico.

 

 

Nell’avvicinarsi della stagione invernale, riconosciuta la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, per evitare pericoli per l’incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica derivanti da caduta di alberi e rami che si protendono oltre i limiti prescritti dal Nuovo Codice della Strada e dai Regolamenti comunali, si richiede ai legittimi proprietari dei fondi confinanti con le strade di uso pubblico, il taglio delle piante o degli arbusti radicati sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale sulle aree ad uso pubblico del territorio comunale, con particolare tempestività sugli elementi arborei che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
Si raccomanda inoltre di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade e dei marciapiedi in modo che le stesse non restringano o danneggino le strade stesse, e di tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio della strada: inoltre tali intervento dovranno essere effettuati in modo ciclico ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la pubblica incolumità dovuti ad incuria possono esservi responsabilità civili e penali dei proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di piante invadenti o di scarpate non correttamente mantenute, si sottolinea che lo stesso articolo 29 C.d. S. prevede anche l’applicazione di sanzioni a carico di coloro che non rispettano le disposizioni della norma, da un minimo di Euro 148,00 ad un massimo di Euro 594,00; in caso di inadempienza, oltre ad ingiungere la sanzione per il mancato adempimento all’ordinanza sindacale, l’Amministrazione comunale provvederà d’ufficio a tale operazione di messa in sicurezza, addebitando il costo dell’operazione ai proprietari degli immobili medesimi.