“Cittadini per Passione” chiede al Comune di Cuneo la sospensione degli scavi per il teleriscaldamento | In una lettera giuntaci in redazione, l’associazione esprime i propri dubbi e punti critici sulla realizzazione dell’opera

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Riceviamo e pubblichiamo dall’Associazione Cittadini per Passione, che chiede al Comune di Cuneo l’immediata sospensione degli scavi per la realizzazione del teleriscaldamento. “Con la presente si inoltra formale richiesta di sospensione dei lavori di realizzazione del teleriscaldamento attualmente in corso, a fronte del sussistere di uno o più degli elementi ostativi alla loro realizzazione elencati più oltre.

Nel caso essi fossero tutti giudicati insussistenti dalla Amministrazione in indirizzo, si prega di fornire risposta formale alla presente, nei tempi e nei modi previsti dall’attuale normativa sul procedimento amministrativo, così da darne conto in via ufficiale.

 

Questi i punti critici su cui si chiede un chiarimento:
1) Inesistenza di un progetto definitivo ed esecutivo dell’opera nel suo complesso, comprensiva di ogni aspetto ed elemento contenuto nella convenzione siglata fra il Comune e la società Wedge Power1;
2) Incompletezza dell’iter autorizzativo preliminare all’avvio dei lavori,
3) Inesistenza di una valutazione di impatto ambientale – autorizzazione che deve coprire l’opera succitata nel suo complesso, così come descritta nella convenzione fra Comune e società Wedge Power, poiché “è illegittima l’artificiosa suddivisione del progetto di un’opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l’opera nella sua interezza” (Cons. Stato, sent. n. 3849/2009).
4) Modalità di affidamento diretto della concessione di suolo pubblico, che non appare legittimamente accordata.
5) A tal proposito, si cita la Deliberazione n. 10 del 17/01/2007 d.lgs 163/06 Articoli 28 – Codici 28.3 dell’Autorità nazionale anticorruzione, secondo la quale “un impianto di teleriscaldamento e cogenerazione deve qualificarsi senz’altro come opera pubblica, perché soddisfa esigenze di interesse generale (erogazione di energia termica), è opera di urbanizzazione ed è destinata a ritornare, al termine della durata del diritto di superficie, nella disponibilità comunale. Ne consegue, dunque, che per la realizzazione di detto impianto non può essere costituito un diritto di superficie […], ma deve necessariamente trovare applicazione la disciplina sui lavori pubblici, di cui alla citata legge n. 109/1994 e s.m., con conseguente scelta del costruttore mediante le procedure ivi contemplate (si rinvia alla determinazione dell’Autorità n. 8/2005)”.
6) Assenza di dati di progetto che certifichino un Fattore di conversione dell’Energia Primaria tale da garantire l’efficienza energetica. La Direttiva europea 2012/27/UE sancisce infatti il ruolo fondamentale dell’Efficienza Energetica come strumento strategico; l’art. 14 della citata Direttiva introduce l’obbligo di usare tecnologie di cogenerazione e/o di teleriscaldamento a patto che sia svolta un’analisi costi-benefici volta a dimostrarne la loro effettiva convenienza economico-sociale. Il Decreto legislativo n° 102 del 04/07/2014 (G.U. 18/07/2014), che recepisce la direttiva 2012/27/UE, nell’Art. 7 parla esplicitamente di Regime obbligatorio di efficienza energetica.
7) Anteriormente alla firma della Convenzione, assenza di qualsiasi indagine obiettiva, puntuale e documentata sulla consistenza della domanda. A tal proposito, occorre considerare che, se l’insuccesso economico di una simile opera graverebbe interamente sul privato, gli effetti di compromissione del suolo, che potrebbero rivelarsi anche eccedenti rispetto alla capacità risarcitoria del soggetto realizzatore o addirittura irreversibili, resterebbero a carico della collettività.
8) Mancata introduzione, preliminarmente alla sottoscrizione della suddetta convenzione, di “forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, la città o sull’assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica” (legge 28 gennaio 2016, n. 11, art. 1, comma 6, lett. qqq).

 

La presente richiesta è indirizzata alle SS.VV. in ragione di serie preoccupazioni per gli elementi di illegittimità che paiono chiaramente configurarsi e che, se venissero confermate, potrebbero esporre l’Amministrazione a conseguenze rilevanti di carattere economico .

 

Nel ringraziare per l’attenzione accordata, si porgono distinti saluti.

Associazione “Cittadini per Passione” Il Presidente Dario Chiapello”