Dal 2017 i bambini nati o adottati possono avere anche il cognome della madre accanto a quello del padre, se entrambi i genitori sono d’accordo e se ne fanno manifesta richiesta personale oppure attraverso le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà compilando i moduli reperibili all’ufficio di Stato Civile.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 dicembre 2016, ha dichiarato illegittima la norma desumibile da un’interpretazione sistematica delle disposizioni del Codice Civile nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli alla nascita anche il cognome materno.
L’applicazione della sentenza è immediata e l’ufficiale di Stato Civile deve accogliere l’eventuale richiesta dei genitori.
In assenza di accordo da parte dei genitori, al piccolo sarà attribuito solo il cognome paterno.