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Associazioni Fondiarie: documenti e materiali predisposti dalla Regione Piemonte

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Le Associazioni Fondiarie nascono con l’obiettivo di recuperare la produttività delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati attraverso la gestione associata, consentendo la valorizzazione del patrimonio fondiario, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi nonché l’applicazione di misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali.

Si tratta di un importante esperimento di gestione comunitaria del territorio che già comincia a dare i suoi frutti poiché, senza interferire con il diritto di proprietà, in modo intelligente e produttivo l’associazione rivitalizza le attività agro-silvo-pastorali, garantisce la conservazione del paesaggio e incentiva il turismo e le produzioni locali.

La Regione Piemonte, con l’approvazione della Legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016, riconosce nell’associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la valorizzazione funzionale del territorio, comprendenti tutti i terreni di qualsiasi natura (agricoli, forestali o misti). L’obiettivo è di ricostituire delle aree di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di agevolare l’occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.

Cos’è un’Associazione Fondiaria
È una libera unione fra proprietari di terreni pubblici o privati con l’obiettivo di raggruppare aree agricole e boschi, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
Non è a scopo di lucro ed è disciplinata da uno Statuto, nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia (Codice Civile artt. 14-42).
Ogni associato aderisce su base volontaria e gratuita e conserva la proprietà dei beni, che non sono usucapibili. Può esercitare il diritto di recesso nei limiti dei vincoli temporali contrattuali stabiliti tra l’associazione ed i gestori.
Le cariche associative sono gratuite così come le prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborsi spese previsti da Statuto).

Le attività delle Associazioni Fondiarie
Le Associazioni Fondiarie si occupano di: gestire le proprietà conferite dai soci o assegnate; redigere e attuare il piano di gestione, in cui sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale e di conservazione dell’ambiente e del paesaggio (cessione in affitto dei terreni a soggetti membri dell’associazione stessa o a soggetti esterni che si impegnano a condurli nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e nel segno dell’economicità ed efficienza) partecipare, grazie anche ai Comuni, all’individuazione dei terreni silenti (proprietario sconosciuto o non rintracciabile) e al loro recupero; provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario grazie alle entrate derivanti dai canoni di affitto.

 

Il ruolo dei Comuni e delle Unioni di Comuni
I Comuni singoli o associati hanno un ruolo molto importante nella costituzione delle associazioni fondiarie promuovendo iniziative volte alla diffusione di una cultura associativa, fra i proprietari dei terreni, e offrendo supporto informativo e tecnico.
Le Unioni di Comuni, o i Comuni non aderenti al alcuna Unione, possono inoltre intervenire nell’assegnazione alle associazioni fondiarie dei terreni abbandonati o incolti o di cui non si conosce il proprietario.

I finanziamenti della Regione
Legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016

La Legge regionale 21/2016 prevede due tipi di riconoscimento economico: 

  • alle Associazioni Fondiarie: contributo fino all’80% per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell’associazione. 

€ 500,00/ettaro per la realizzazione del piano di gestione e dei miglioramenti fondiari necessari

  • ai proprietari di terreni privati: contributo una tantum nella misura massima di € 500,00 per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento abbia una durata non inferiore ai 15 anni.

Piano Sviluppo Rurale 2014-2020
La Commissione Europea ha approvato – nell’ambito della Misura 4, Operazione 4.3.2 “Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario” – un’azione finalizzata a interventi infrastrutturali e di miglioramento al servizio di progetti di ricomposizione fondiaria.
I beneficiari sono proprio le forme associative legalmente costituite volte alla gestione unitaria dei terreni e al recupero e miglioramento delle superfici agricole e forestali conferite dai soci.
È previsto un contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l’investimento realizzato così ripartiti:

  • investimenti infrastrutturali: finalizzati al miglioramento dei terreni (viabilità, adduzione acqua per abbeveraggio) a beneficio di più soggetti. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
  • investimenti immateriali per: 1) spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri e consulenze specialistiche; 2) stesura del piano di gestione e di miglioramento. Sono escluse le spese costitutive delle forme associative.

E’ in corso la procedura per la formulazione dei bandi. Non appena sarà completata i bandi di finanziamento saranno pubblicati anche su questo sito.

Buoni esempi
La legislazione francese da tempo promuove l’accorpamento delle proprietà abbandonate attraverso l’Association foncière pastorale e i Groupements pastoraux, garantendo anche l’apporto delle associazioni di produttori. Questo modello di gestione comunitaria del territorio è stato introdotto in Italia grazie all’impegno e al lavoro di chi ha creduto nelle potenzialità della propria terra.
In Piemonte sono già nate diverse Associazioni Fondiare fra cui: Carnino, piccola frazione montana del Comune di Briga Alta (Cn) – la prima in Regione, attiva dal 2012 – Avolasca (AL), Caldirola (Al), Montemale (Cn), Ostana (Cn), Lauriano (To), Macra (Cn), Upega (Cn), Stroppo (Cn), Usseglio (TO). Altre realtà sparse nel territorio regionale sono in corso di costituzione.

 

Documenti utili
A supporto della costituzione di un’Associazione Fondiaria di seguito si possono scaricare i fac simile di alcuni documenti utili.

L’atto costitutivo è il primo documento che attesta la nascita di un’associazione, ed è sottoscritto da tutti i soci fondatori

Fac simile Atto Costitutivo
All’atto Costitutivo si allega lo Statuto che regola l’Associazione

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I soci possono aderire all’associazione compilando un modulo (modulo adesione soci) in cui si definiscono i terreni di proprietà concessi in uso e si dichiara di aver letto, approvato e accettato quanto previsto dallo Statuto

Fac simile modulo adesione soci

 

Materiali
Legge regionale n. 21/2016 2016 “Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”
Linee guida redazione dello Statuto – Deliberazione di Giunta Regionale n. 63-5027 dell’8 maggio 2017 “Legge regionale 2 novembre 2016, n.21, art.4. Approvazione delle linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie.
Linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione – Deliberazione di Giunta Regionale n. 92-5523 del 3 agosto 2017 “Legge regionale 2 novembre 2016, n.21, art. 9. Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei terreni delle associazioni fondiarie”

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