Con l’avvio della 59esima edizione della “Fiera di Primavera” entreranno in vigore le limitazioni ed i divieti stabiliti con apposita ordinanza (la numero 51, emessa venerdì 6 aprile 2018), a firma del sindaco di Mondovì, Paolo Adriano.
La gestione dell’evento impone, infatti, l’adozione di misure ed interventi a salvaguardia dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana.
Pertanto, dalle ore 9 alle 19 di sabato 7 e domenica 8 aprile, all’interno dell’area adibita alla manifestazione (area verde di via della Cornice, corso Statuto, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Roma, via Beccaria, piazza Cesare Battisti, piazza San Pietro, piazzetta Monsignor Moizo, piazza Martiri della Libertà, via della Funicolare, via Sant’Agostino, via Piandellavalle, area Parcheggio Quartiere, piazza Ellero, piazza Carlo Ferrero, via Silvestrini, via Durando, via Baretti, via Malfatti, piazzale Unità d’Italia, piazza della Repubblica, viale Einaudi, ponte Cavalieri d’Italia) sono vietati a chiunque: il trasporto, la detenzione e/o l’utilizzo dei seguenti oggetti: valigie, trolley, borse e zaini, biciclette (anche accompagnate a mano), pattini ed overboard, caschi, bombolette spray, ombrelli, bastoni da selfie, aste; l’introduzione e/o il trasporto di contenitori in vetro e/o lattine utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via, al di fuori degli spazi appositamente allestiti all’interno della fiera e dei locali degli esercizi di somministrazione, commerciali, artigianali e dei relativi dehors; la vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, per il consumo itinerante sulla pubblica via.
Restano consentiti: l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine all’interno dei locali e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende “…la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.” (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38); il trasporto sulla pubblica via di alimenti e bevande in contenitori di vetro/lattine a condizione che questi siano sigillati e/o contenuti a loro volta in appositi imballaggi.