Avranno tempo fino al 28 settembre per regolarizzare definitivamente la propria posizione le società che avevano prodotto una fideiussione stipulata con la società Finworld. Il Commissario Straordinario, della FIGC ha infatti ufficialmente ritenute le codeste fideiussioni “”provenienti da soggetto non legittimato ai sensi della normativa statale vigente, non sono più utilmente spendibili nell’ambito del sistema di garanzie previsto dalla Federazione, con la conseguenza che, per le società che si sono avvalse delle garanzie prestate dalla Finworld S.p.A., si rende necessaria l’assegnazione di un termine per ottenere e produrre una garanzia sostitutiva”.
Pena, per tutti club di Serie C che non potranno adempiere all’obbligo, 350.000 euro di multa nonchè 8 punti di penalizzazione: fra questi troviamo anche il Cuneo di patron Nitti, che quindi avrà un mese di tempo per attivarsi e trovare una soluzione per permettere ai biancorossi un inizio di campionato senza ulteriori complicazioni.
Questa la nota della FIGC:
Il Commissario Straordinario
– constatato che, nell’ambito delle procedure di ammissione ai campionati professionisti di Serie B e di Serie C valevoli per la stagione sportiva 2018/2019, le società U.S. Città di Palermo S.p.A. e U.S. Lecce S.p.A., per il Campionato di Serie B, le società Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l., A.C. Cuneo 1905 S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., A.S. Lucchese S.r.l.; Matera Calcio S.r.l., A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., U.R.B.S. Reggina 1914 S.r.l., Rende Calcio 1968 S.r.l.; Siracusa Calcio S.r.l., S.S. Teramo Calcio S.r.l. per il Campionato di Serie C, hanno adempiuto all’obbligo di deposito della fideiussione, rispettivamente di euro 800.000,00 e di euro 350.000,00, avvalendosi di garanzie rilasciate dalla società Finworld S.p.A.;
– preso atto che, successivamente al rilascio ed al deposito presso le Leghe delle suddette fideiussioni, con ordinanza n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio) la VI Sezione del Consiglio di Stato ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco ex art. 107 T.U.B. ed il diniego di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 dello stesso T.U.B.;
– considerato che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo;
– atteso che le fideiussioni rilasciate dalla Finworld S.p.A., in quanto provenienti da soggetto non legittimato ai sensi della normativa statale vigente, non sono più utilmente spendibili nell’ambito del sistema di garanzie previsto dalla Federazione, con la conseguenza che, per le società che si sono avvalse delle garanzie prestate dalla Finworld S.p.A., si rende necessaria l’assegnazione di un termine per ottenere e produrre una garanzia sostitutiva;
– ritenuto congruo stabilire il termine del 28 settembre 2018, per la effettuazione di detto adempimento; –
precisato che la omessa regolarizzazione del requisito della fideiussione costituisce illecito disciplinare da sanzionare come in dispositivo;
– visto lo Statuto Federale
d e l i b e r a
le sopra menzionate società di Serie B e di Serie C che, in sede di iscrizione al Campionato di competenza 2018/2019, hanno prestato fideiussione rilasciata dalla società Finworld S.p.A., devono depositare presso la Lega di appartenenza, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, garanzia fideiussoria nelle modalità previste dai Comunicati Ufficiali nn. 49 e 50 del 24 maggio 2018, rispettivamente di euro 800.000,00 per le prime e di euro 350.000,00 per le seconde.
L’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000,00 per le società di Serie B e di euro 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019.