Giudice Sportivo – Eccellenza: Saluzzo, bocciato il “singolare” ricorso per la squalifica di Nardi

0
921

Ricorso tentato, ma bocciato. Nulla da fare per il Saluzzo ed Alessandro Nardi, con il portierino squalificato dopo la partita contro la Cheraschese per ben cinque turni.

I granata hanno presentato ricorso con la seguente motivazione:

“Con ricorso inviato in data 06.11.2018, la Società Saluzzo 1901 si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato, in capo al calciatore NARDI Alessandro la squalifica per cinque gare “per aver colpito un avversario con dei pugni alla testa, procurandogli grave dolore”.

La società ricorrente censura il comportamento del tesserato, ma chiede una riduzione della
sanzione asserendo che il medesimo avrebbe colpito l’avversario con una singola manata e non con dei pugni alla testa. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.

Il ricorrente contesta quanto affermato dal direttore di gara nel referto: erroneo sarebbe il riferimento ai reiterati pugni alla testa in quanto il Nardi si sarebbe limitato a colpire l’avversario (non è indicato dove) con una singola manata. Il rossore constatato dal direttore di gara sulla cute del calciatore colpito sarebbe da ascrivere al fatto che “il giocatore in questione è privo di capelli dalla nascita”.

Dal Giudice Sportivo, però, una bocciatura secca, con la seguente argomentazione:

“Al di là della singolare giustificazione “medica” avanzata nel ricorso, si evidenzia come il referto arbitrale sia adeguatamente dettagliato ed inequivoco nel mettere in luce le azioni compiute dai soggetti sanzionati e le conseguenti responsabilità. Il Nardi, anch’egli colpito dall’avversario, cadeva a terra unitamente a quest’ultimo e – come recita il referto – “colpiva a quel punto ripetutamente e violentemente il giocatore avversario con dei pugni sulla testa, provocandogli grave dolore immediato e rossore”.

Nessun elemento porta a ritenere che il direttore di gara abbia avuto limitazioni visive o che siano intervenuti fattori tali da non consentire di cogliere l’esatta dinamica dei fatti. Ha difatti sintetizzato quanto direttamente osservato in termini precisi e dettagliati (numero di
colpi, luogo attinto, insorgenza di dolore e rossore).

Quanto contenuto nel referto, ed assecondato dal giudice sportivo, non può pertanto essere
confutato con gli argomenti portati nel ricorso. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è adeguata e proporzionata alla condotta violenta posta in essere dal calciatore, considerato il fatto che i pugni sono stati reiterati e diretti verso una parte vitale del corpo (il capo) ancorchè, per buona sorte, non abbiano portato conseguenze più gravi”.