Il Decreto Dignità apporta rilevanti modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, riducendo, tra l’altro, da 36 a 24 mesi la durata massima del rapporto, limitando il numero delle proroghe e dei rinnovi, introducendo la causale per i rapporti di durata superiore a 12 mesi, e incrementando gli oneri contributivi in caso di rinnovo.
È opportuno precisare sin da ora che le limitazioni sui contratti di lavoro a termine non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato
Pertanto, i datori di lavoro agricolo, potranno continuare ad occupare operai a tempo determinato in modo pienamente libero e flessibile, come in precedenza, senza vincoli di forma, di causale, di proroga e di rinnovo.
Analogamente, l’incremento contributivo dello 0,5% posto a carico dei datori di lavoro che rinnovano contratti a tempo determinato – che si aggiunge al contributo dell’1,4% finalizzato a finanziare la Naspi – non trova applicazione ai rapporti instaurati con gli operai agricoli a tempo determinato in ragione del fatto che questi ultimi sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale ammortizzatore sociale.
Le disposizioni in questione trovano invece piena applicazione nei confronti dei quadri e degli impiegati dell’agricoltura.
CONTRATTI A TERMINE solo per i lavoratori agricoli (ESCLUSI GLI OTD)
La durata massima del contratto a termine scende da 36 mesi a 24 mesi.
Per i contratti fino a 12 mesi di durata, non è necessario indicare alcuna causale. Se il contratto eccede i 12 mesi, anche in virtù di proroghe e rinnovi, è necessario indicare una delle due causali che giustifica il rapporto, ovvero:
“a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.
Come detto, se il contratto ha una durata iniziale superiore a 12 mesi la causale deve essere inserita sin dall’inizio. In caso di proroga, la causale va inserita solo se il periodo aggiuntivo determina il superamento di 12 mesi.
Non sono ammesse più di 4 proroghe (anziché 5) nell’arco massimo dei 24 mesi. Il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga (anziché della sesta).
Dalla dizione testuale della norma, sembrerebbe che in caso di rinnovo del contratto a termine la causale vada sempre inserita anche se il rapporto resta al di sotto del termine di 12 mesi.
Viene ampliato il termine per impugnare il contratto, che passa da 120 a 180 giorni dalla data di cessazione del singolo contratto.
Viene previsto un aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASPI pari allo 0,5% che si cumula all’1,4% sinora posto a carico del datore di lavoro dalla Legge Fornero (art. 2, comma 28, L. 92/2012).
L’aumento scatta in occasione di ciascun rinnovo contrattuale.
Le nuove regole trovano applicazione anche nei rapporti tra le agenzie di somministrazione e i lavoratori da esse dipendenti.
Le nuove regole – che entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge (13 luglio 2018) – non si applicano ai contratti a termine in corso, che proseguono dunque fino alla loro naturale scadenza.
Laddove si voglia procedere alla proroga o al rinnovo, si dovranno invece rispettare le nuove più restrittive regole in ordine alla durata, alle causali e al numero di proroghe.
In favore dei lavoratori ai quali si applica il contratto “a tutele crescenti” (assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 3 marzo 2015), aumenta il minimo e il massimo del risarcimento previsto in caso di illegittimità del licenziamento per accertata assenza di giusta causa o giustificato motivo (da 6 a 36 mensilità, anziché da 4 a 24 mensilità).
Le nuove indennità previste si applicano ai licenziamenti intervenuti a decorrere dal 13 luglio 2018.