Piazza-Bisalta, la svolta: si rigioca! Ridotta la squalifica a Paolo Fresia

Il match era stato sospeso dal direttore di gara il quale, dopo alcune proteste, non se l'era sentita di proseguire. Recupero fissato per il 10 aprile (ore 20.30)

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Alla fine, si riparte da capo. La Corte Sportiva Territoriale di Appello ha deciso che Piazza-Bisalta, sospesa lo scorso 10 marzo dall’arbitro, il quale “non se la sentiva di continuare la gara” dopo l’espulsione di Paolo Fresia ed alcune proteste rossoblu a fine primo tempo, si giocherà nuovamente. 

Esaminato il ricorso presentato dalla società Bisalta, è stato deciso di annullare la sconfitta a tavolino (3-0) e di ridurre anche la pesante squalifica al giocatore rossoblu, inizialmente fermato fino al 14 agosto 2019, reo di aver spinto l’arbitro: al calciatore è stata riconosciuta la non aggressività nelle proteste e l’abbandono pressoché immediato del campo dopo il “rosso” e, per questo, dovrà rimanere “ai box” fino al 31 maggio.

Sentite le testimonianze ed esaminate le risultanze degli atti ufficiali, la Corte ha ritenuto “che le cause di sospensione della gara, siano riconducibili più ad un momento di fragilità emotiva dell’arbitro che ad una reale situazione di pericolo per la sua incolumità personale e pertanto si deve disporre la ripetizione della partita“.

Il match quindi verrà recuperato il prossimo 10 aprile (ore 20.30), a Mondovì, sul campo di Via Borzini. Ecco, nel dettaglio, le motivazioni della Corte d’Appello.

“Con due distinti ricorsi inviati in data 21.3.2019 la Società BISALTA si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la medesima Società con la perdita della gara ed ha squalificato il giocatore FRESIA Paolo fino al 14.8.2019 e chiede l’annullamento della punizione a proprio carico con conseguente ripetizione della gara in altra data e la riduzione della squalifica a carico del giocatore.

La società ricorrente, quanto alla decisione di sospendere la gara, sottolinea che questa è
intervenuta al termine dell’intervallo e sostiene che i fatti indicati dall’arbitro erano palesemente inidonei a giustificare decisione. Si è trattato di proteste, forse eccessivamente insistenti, ma mai accompagnate da ingiurie o frasi minacciose.

Quanto al FRESIA, si ammette che il giocatore ha dato una spinta all’arbitro ma si afferma che si è trattato di eccesso di foga nella protesta, giustamente sanzionato con l’espulsione ma privo di quei connotati di aggressività idonei a giustificare l’entità della sanzione tanto più che il giocatore, alla notifica del provvedimento ha abbandonato il campo senza dare adito ad ulteriori rilievi. (con allegato un filmato dell’episodio). Copia del reclamo è stata ritualmente inviata alla controparte la quale non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Nella seduta del 30.3.2019, il Presidente del BISALTA sig. Mauro Gabriele, assistito dall’ avv. Nicola Schellino, sentito dalla Corte per averne fatto richiesta a norma dell’art. 44 comma 1 C.G.S., confermava il contenuto del ricorso precisando che all’interno degli spogliatoi i propri dirigenti hanno effettivamente protestato ma in modo garbato e civile in relazione alla mancata concessione del recupero ma in modo assolutamente civile e dopo un confronto altrettanto civile col FRESIA ha potuto entrare nella stanza a lui riservata. Dopo circa dieci minuti il direttore di gara convocava i dirigenti di entrambe le squadre comunicando loro che non se la sentiva di continuare la gara. Il difensore precisava che anche dal referto arbitrale non era ravvisabile alcun intento aggressivo nella condotta del FRESIA ed insisteva per l’accoglimento delle richieste.

I ricorsi sono fondati meritano accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie il referto arbitrale riporta analiticamente sia le insistite proteste poste in essere dai giocatori del BISALTA che reclamavano la mancata concessione di un fallo da cui sarebbe scaturita la rete degli avversari e, alla fine del tempo, dei dirigenti per la mancata concessione del recupero. Ora, pur non essendo compito di questa Corte sindacare il sentimento di timore per la propria incolumità espresso dal direttore di gara, si rileva che il referto stesso – a parte l’episodio FRESIA avvenuto al 35′ di cui si dirà in seguito – non riferisce di alcuna situazione allarmante atteso che l’allenatore ha desistito da una protesta dopo il richiamo dell’arbitro, il calciatore LERDA gli faceva notare che non aveva preso il pallone al termine della gara, sulla scale di accesso agli spogliatoi, l’allenatore medesimo e due dirigenti lo circondavano continuando a protestare per la mancata concessione del recupero facendolo “…sentire minacciato per la posizione ed il tono dei tre..” e infine il FRESIA lo interpellava nuovamente sul motivo dell’espulsione cosicchè, “continuando a sentirmi minacciato, nonostante il suo tono non fosse aggressivo, mi sono diretto al più presto nello spogliatoio.”

Dunque, come correttamente è stato sostenuto, le risultanze degli atti ufficiali autorizzano a ritenere che le cause di sospensione della gara, siano riconducibili più ad un momento di fragilità emotiva dell’arbitro che ad una reale situazione di pericolo per la sua incolumità personale e pertanto si deve disporre la ripetizione della partita.
Quanto al FRESIA, va innanzi tutto precisato che già il Giudice di primo grado ha considerato la condotta del calciatore come gravemente irriguardosa a norma dell’art. 19 comma 4 lett d) C.G.S. atteso che in caso di condotta violenta sarebbero state applicabili le più gravi sanzioni di cui all’art. 11 bis C.G.S. Tuttavia, considerato che il giocatore ha immediatamente compreso il disvalore del proprio gesto abbandonando immediatamente il campo alla notifica dell’espulsione senza persistere nella protesta e che il ricorso reca le personali scuse del tesserato nei confronti del direttore di gara appare equo ridurre l’entità della squalifica a suo carico rideterminandone la durata fino al 31.5.2019.

Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, in accoglimento di entrambi i ricorsi, ANNULLA il provvedimento impugnato nella parte in cui infligge alla ricorrente la sanzione della perdita della gara disponendo la ripetizione dell’incontro PIAZZA – BISALTA. RIDUCE
l’entità della squalifica inflitta al calciatore FRESIA Paolo rideterminandone la durata fino al
31.5.2019