Home Cuneo e valli “Scuolabus, i Comuni potranno continuare ad intervenire sulle tariffe”

“Scuolabus, i Comuni potranno continuare ad intervenire sulle tariffe”

I leghisti Mario Pittoni e Flavio Gastaldi (deputato e sindaco di Genola) commentano l'articolo previsto nel decreto scuola in merito ai trasporti

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È pronto l’intervento per superare il pronunciamento della Corte dei Conti del Piemonte contro lo scuolabus gratuito, che costituirebbe un’altra tegola in particolare per i Comuni montani, i quali negli ultimi anni hanno subito la chiusura di diverse scuole e per questo sono chiamati a garantire un servizio di trasporto agli alunni, alle prese con tragitti sempre più lunghi per andare a scuola“. Lo annuncia il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura e responsabile Istruzione della Lega.

C’era bisogno di intervenire urgentemente dopo la sentenza che ha gettato nel panico molti sindaci che si sarebbero trovati a non poter garantire a tariffe agevolate questo importante servizio” aggiunge l’On. Flavio Gastaldi, sindaco di Genola. “Solo chi amministra è consapevole dei salti mortali che si è obbligati a fare per mantenere le singole sezioni ed evitare le pluriclassi: calmierare le tariffe dello Scuolabus è uno di questi. Dopo essermi attivato nelle scorse settimane ho subito trovato sostegno nelle due parlamentari piemontesi Cristina Patelli (commissione Cultura) ed Elena Maccanti (commissione Trasporti) che hanno lavorato incessantemente per raggiungere questo risultato di buonsenso: i Comuni” conclude Gastaldi “potranno giustamente continuare ad andare incontro alle famiglie per il servizio Scuolabus.”

Questo il testo dell’articolo per il decreto sulla scuola che ci si appresta a presentare in Consiglio dei ministri: (Disposizioni urgenti in materia di servizi di trasporto scolastico)

1. Fermo restando l’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.