A partire dal 2 settembre anche l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, così come accade già per le Asl CN1 e CN2, non rimborserà più il ticket pagato per una prestazione in cui non sia stato indicato correttamente sulla ricetta dematerializzata (DEM) il codice di esenzione.
La normativa infatti prevede che il diritto all’esenzione venga espresso dall’utente al medico di medicina generale o medico specialista in fase di predisposizione della prescrizione/ricetta esibendo il certificato di esenzione in corso di validità e sia cura del paziente la verifica della sua apposizione (una ricetta senza esenzione è soggetta al pagamento del ticket).
Si specifica inoltre che: una prestazione prenotata CON RICETTA NON ESENTE SI DEVE PAGARE e non è possibile rivendicare il diritto all’esenzione al momento dell’erogazione della prestazione.
Se, in fase di prenotazione, si rileva che la prescrizione non è corretta in quanto priva di esenzione, il cittadino deve farsi rifare la prescrizione dal medico, disdire il precedente appuntamento ed effettuare una nuova prenotazione con la nuova ricetta.
Una prestazione prenotata CON RICETTA ESENTE NON SI PAGA; qualora non vi siano più i requisiti di esenzione non è possibile chiedere di pagare il ticket il giorno dell’erogazione.
Si rammenta infine che l’assistito è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’ASL di residenza in caso di perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione, per la cancellazione dagli elenchi e a non avvalersi più di tale diritto (segnalando al Medico di non apporre l’esenzione sulla ricetta).
Tutte le ricette prescritte in esenzione, prenotate e le cui prestazioni sono state erogate, sono soggette al controllo del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF). In caso di non conformità saranno addebitati al cittadino i costi di tutte le prestazioni erogate, i costi di procedura e le relative spese di invio.
Si ricorda che eventuali abusi nell’utilizzo del certificato di esenzione, in carenza dei requisiti prescritti dalla legge, comporta responsabilità amministrative e penali, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000.
c.s.