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Superbonus 110%: misura strutturale

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Il Superbonus 110% del Decreto Rilancio (art.119), che prevede il potenziamento delle detrazioni fiscali per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, è ormai sulla bocca di tutti. Si tratta di un’opportunità davvero importante per tutti gli attori coinvolti nella filiera edilizia: committenti, imprese, fornitori e soprattutto i professionisti tecnici che, in virtù dei requisiti previsti per accedere al Superbonus, rivestiranno un ruolo chiave nel procedimento. Secondo la normativa del decreto Rilancio, il superbonus è valido per i lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico tra il 1° luglio 2020 e il 31 gennaio 2021. Il tempo concesso ai soggetti beneficiari, non è moltissimo, solo 18 mesi per raccogliere tutti i documenti necessari e fare i lavori (senza considerare le tempistiche di pubblicazione dei decreti attuativi sui requisiti tecnici degli interventi, le asseverazioni e il provvedimento su sconto in fattura e cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate). Dalle ultime dichiarazioni del Ministro Mise Patuanelli, sembra che la misura possa diventare strutturale, entrando a far parte dei provvedimenti messi a disposizione per il contribuente in modo permanente; una buona notizia per tutte le parti coinvolte, che potranno programmare i lavori con maggiore calma e soprattutto senza la preoccupazione di non terminarli entro la scadenza prevista. Un’altra novità introdotta dal decreto Rilancio all’articolo 121 prevede l’estensione dello sconto immediato o cessione del credito ai privati che realizzano lavori incentivati anche con il “vecchio” bonus ristrutturazioni e al bonus facciate. Quindi sintetizzando potrà essere applicato a una serie di interventi in ambito di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, come: isolamento termico dell’involucro dell’edificio; sostituzione delle caldaie a gasolio con pompe di calore o caldaie a condensazione; interventi di prevenzione antisismica; ma anche per il rifacimento delle facciate dei palazzi e installazione di impianti fotovoltaici. Quindi una famiglia che decide di affrontare interventi tra quelli previsti dal superbonus decreto Rilancio, riceverà una detrazione pari al 110% del costo dei lavori, che potrà usare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. Ma è prevista anche un’ulteriore soluzione: ossia, oltre all’aumento delle aliquote, le famiglie avranno anche la possibilità di ricevere uno sconto in fattura del 100% da parte dell’impresa che ha svolto i lavori, cedendo la detrazione fiscale. In questo modo anche i nuclei familiari con redditi molto bassi potranno svolgere lavori di ristrutturazione. Inoltre la norma intende mettere in atto un “meccanismo virtuoso” per cui le piccole imprese lavoreranno di più, senza esborsi da parte delle famiglie; gli istituti di credito e le grandi imprese potranno acquistare il credito d’imposta dalle aziende che hanno svolto i lavori, in modo da pagare meno tasse, e aumenteranno quindi occupazione e pil. Per potervi accedere è però necessario rispettare alcuni requisiti: gli interventi devono garantire l’incremento di almeno due classi energetiche, dimostrato con la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento; i materiali utilizzati per l’isolamento termico devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017; è necessario redigere un’asseverazione che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati . Inoltre, la nuova detrazione fiscale, si scontra su un muro enorme chiamato “abuso edilizio”, l’immobile oggetto di riqualificazione deve necessariamente essere conforme sotto il profilo edilizio ed urbanistico. Quindi è necessario verificare che non ci siano abusi o difformità rispetto a quanto registrato in Catasto, ad esempio richiedendo ad un tecnico abilitato una Relazione di conformità urbanistica e catastale. Il certificato di conformità urbanistica è quel documento che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato. Nel caso di abusi di lieve entità, una vecchia sentenza della Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna (sent. n. 42/14/2008) ha stabilito che non c’è decadenza dalle agevolazioni fiscali quando l’immobile riscontri un intervento abusivo ma di lieve entità (2%). E pertanto, molto probabilmente salteranno fuori problemi di difformità, illeciti e abusi edilizi di una certa consistenza, difficili da sanare o regolarizzare. Come detto in precedenza, prima di avventurarsi in lavori avventati senza le adeguate coperture economiche e nella speranza di “ristrutturare gratis” è sempre auspicabile dare un mandato ad un professionista che prima ancora di realizzare un progetto o procedere alla redazione dell’attestato di prestazione energetica, si sinceri della condizione urbanistica dell’immobile.

BaNNER
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