DPCM 13 ottobre: dalle feste in casa al calcetto, ecco le nuove regole e divieti

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Giuseppe Conte

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo una giornata di intenso confronto con le Regioni, ha firmato nella notte il DPCM 13 ottobre volto al contenimento dei contagi da Coronavirus su tutto il territorio nazionale.

Confermati alcuni punti, anticipati dai media nelle ore passate, ma con alcune smentite: non è infatti previsto l’impiego della didattica a distanza obbligatoria per le scuole superiori né lo stop ai campionati sportivi dilettantistici.

Ecco il quadro delle principale nuove norme, in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto:

MASCHERINE – Obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorio sull’intero territorio nazionale, nonché obbligatorio di indossarli nel luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esclusi: soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; bambini al di sotto dei sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

L’uso delle mascherine all’interno delle abitazioni private è RACCOMANDATO in presenza di persone NON CONVIVENTI.

Resta consentito l’utilizzo delle “mascherine di comunità”, monouso o lavabili, anche autoprodotte,  in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata protezione.

DISTANZIAMENTO – Confermato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato Tecnico-Scientifico.

ACCESSI AI LUOGHI PUBBLICI – I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (temperatura maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

L’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale; consentito l’accesso dei minori, anche insieme ai familiari o altre persone conviventi, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica e ricreativa.

Consentito inoltre l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia, con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

ATTIVITA’ FISICA – Consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per minori o persone non auto sufficienti.

SPORT PROFESSIONISTICO E DILETTANTISTICO – Si legge nel decreto: “Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e, a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi“.

Vietati, come da previsione, gli sport di contatto svolti a livello amatoriale (es. il calcetto fra amici): “Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale“.

Novità per quanto riguarda la presenza di pubblico agli eventi sportivi: “Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, dal CIO e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive al’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie

PALESTRE E PISCINE – L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e i privati, ovvero presso altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport.

EVENTI – Le manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di sicurezza.

SALE GIOCHI – Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

SPETTACOLI, CINEMA E TEATRI – Gli spettacolo aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, cinema e in altri spazi, anche all’aperto, sono da svolgere con posti a sedere preassegnati e distanziati, e a condizione che sia assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza, con il numero massimo di 1000 spettatori per eventi all’aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti.

SALE DA BALLO E DISCOTECHE – Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

FESTE E CERIMONIE – Le feste nei luoghi al chiuso o all’aperto sono vietate. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Fortemente raccomandato evitare feste nelle abitazioni private e di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiori a sei. Consentite fiere e congressi, seguendo i protocolli.

CHIESE E MUSEI – L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti. Le funzioni religiose dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli già sottoscritti dal Governo. L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, è assicurato tenendo conto dei flussi dei visitatori, garantendo modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti.

NIENTE GITE SCOLASTICHE – Sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio.

RSA E SALE D’ATTESA – Vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei Pronto Soccorso (DEA/PS); l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

BAR E RISTORANTI – Le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pub…) sono consentite sino alle 24 con consumo al tavolo e fino alle 21 in assenza di consumo al tavolo; sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.