Per accedere all’ecobonus… cam!

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Parlando ancora di Ecobonus 110%, questa volta vorrei portare l’attenzione sui CAM, cioè i Criteri Minimi Ambientali che rappresentano uno dei requisiti essenziali per accedere al Superbonus. Al comma 1, lettera A, dell’articolo 119 del Decreto Rilancio si legge, che, per usufruire della detrazione fiscale del 110% prevista dall’Ecobonus è obbligatorio che “i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi” di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Quattro sono gli importanti requisiti per poter accedere alla detrazione: effettuare lavori di riqualificazione energetica per condomini e per edifici unifamiliari, indicati nella prima parte dell’articolo 119; rispettare i Criteri Ambientali Minimi circa l’utilizzo di specifici materiali per l’isolamento delle superfici opache orizzontali e verticali che interessano l’involucro dell’edificio; miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno 2 classi, rilascio della certificazione A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) da parte di un tecnico nella forma di dichiarazione asseverata e visto di conformità fiscale. La domanda più frequente che mi rivolgono i proprietari di case a cui svolgo la pratica per accedere al Superbonus è: perchè si devono utilizzare prodotti certificati CAM? Le procedure nella scelta dei materiali, sono le stesse che si intraprendono in un edificio pubblico, per cui si devono rispettare i requisiti ambientali definiti dal Ministero dell’Ambiente, linee guida da seguire per ottenere e diffondere tecnologie e prodotti sicuri a basso impatto ambientale e per rendere gli edifici sempre più green. Ad esempio la sostituzione di vecchi infissi con soluzioni prestazionali di ultima generazione può portare ad un significativo miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio, ma questo, stando a quanto indicato dalle misure previste dall’Ecobonus 2020, sembra non bastare. I Criteri Minimi Ambientali per i serramenti esterni, che si trovano all’allegato 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente, evidenziano l’importanza di determinati requisiti di trasmittanza termica e tenuta all’aria che devono avere i nuovi serramenti ed una percentuale di materiale riciclato. Anche per i materiali isolanti richiamati alla lettera a, comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, i CAM stabiliscono che gli isolanti termici (o acustici) non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma; agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero; non devono essere utilizzati catalizzatori al piombo quando spruzzati. Importante, visto che stiamo parlando di sicurezza dei materiali e di minimo impatto ambientale, è la parte relativa alla quantità di materiale riciclato che può essere utilizzato. Tra gli isolanti più utilizzati troviamo, quelli composti da lana di vetro o di roccia che vantano ottime prestazioni di isolamento termico e acustico, sono relativamente economici e leggeri, e non temono l’umidità, oppure gli isolanti di origine plastica (poliuretani, polistirene, poliestere) o cellulosica, se la coibentazione viene eseguita con le FAV (lana di roccia o di vetro), la normativa dei CAM impone una parte di provenienza da riciclo. È anche possibile affidarsi a materiali naturali come il sughero, la fibra di legno o al silicato di calcio, la canapa, la cellulosa e la lana di pecora, più ecologici e traspiranti, ma anche più “delicati” e costosi. Molte imprese consigliano al cliente di non fare il cappotto isolante, ma di usare un intonaco termico che “miracolosamente”, in pochi millimetri di spessore, permette di raggiungere le stesse prestazioni di un cappotto di 10/15 cm. Il progettista, deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio CAM e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. Le responsabilità in capo ai professionisti e i meccanismi per la cessione del credito fissati dal decreto Rilancio potrebbero comportare il pagamento dell’intero importo dei lavori agevolati da parte dei tecnici professionisti, che, in base al decreto, sono incaricati di asseverare la regolarità e l’efficacia degli interventi e la congruità delle spese sostenute. In caso di attestazioni e asseverazioni infedeli, i professionisti incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele emessa. L’Associazione dei Costruttori in merito alle detrazioni fiscali aveva proposto di eliminare il rispetto dei criteri ambientali minimi (cd. CAM) per i materiali utilizzati nei lavori agevolati con l’Ecobonus al 110%, trattandosi, per lo più, di prodotti costosi e di difficile reperibilità, la cui obbligatorietà rischia di rallentare i lavori e di incrementarne i costi di realizzo. Nonostante i tanti “trabocchetti” che può incontrare chi si avventura in questa agevolazione, ha tutto da guadagnare: da impulso all’economia, aumenta il valore dell’immobile, migliora la qualità dell’aria indoor abbattendo le emissioni di gas inquinanti ed è da evidenziare che l’incremento di due classi energetiche di un edificio comporta un risparmio che va dal 35 al 50%.

Articolo a cura di Cinzia Gotta