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DPCM 3 novembre 2020: ecco le attività commerciali che NON chiuderanno nelle “zone rosse”

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Giuseppe Conte (Foto Ideawebtv.it)

Pubblicato ufficialmente il DPCM 3 novembre 2020 per il contenimento del Coronavirus sull’intero territorio nazionale. L’Italia da venerdì, 6 novembre, sarà divisa in tre aree di rischio (gialla, arancione e rossa), in base alla situazione epidemiologica e seguendo l’indice RT e 21 parametri stabiliti.

Le massime restrizioni, con l’applicazione a tutti agli effetti di un lockdown simile a quello di marzo, verranno applicate nelle regioni “zone rosse”. Per conoscere tutte le misure rimandiamo al precedente articolo, CLICCANDO QUI.

Previste le chiusure per tutto il giorno di attività di ristorazione e la sospensione le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Di seguito le attività commerciali al dettaglio che resteranno aperte:

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati
ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi
specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di
sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni
(ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione
(incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il
giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi
specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in
esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi
specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in
esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in
esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli;
ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi,
detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per
televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Sono sospese inoltre le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM. Ecco le attività che rimarranno aperte.

Servizi per la persona
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attività delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

 

UFFICIALE IL DPCM 3 NOVEMBRE 2020: TUTTE LE MISURE PER LE “ZONE ROSSE”