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Superbonus 110%, le ultime novità

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Il Superbonus del 110% per l’edilizia continua a produrre richieste di chiarimento da parte di committenti, professionisti e imprese. Con la pubblicazione della legge di bilancio in Gazzetta ufficiale, è entrato in vigore il Superbonus “potenziato” frutto del lavoro parlamentare delle scorse settimane. Rivediamo le principali novità per la maxi detrazione fiscale del 110% introdotta dal decreto Rilancio. Innanzi tutto, la legge di bilancio proroga il Superbonus fino al 30 giugno 2022 con ulteriori sei mesi per completare i lavori (ma solo in alcune circostanze). In pratica, se un condominio al 30 giugno 2022 ha completato il 60% dei lavori complessivi, il Superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Un chiarimento importante riguarda la definizione di unità immobiliare “funzionalmente indipendente”: le nuove norme precisano che un immobile si considera tale quando è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. La legge di bilancio estende l’applicazione del Superbonus a una serie di soggetti e interventi, ad esempio: persone fisiche, fuori dell’esercizio di attività professionali, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Possibilità ad usufruire della detrazione anche ad edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. Interventi a favore di condomini sprovvisti di ascensore è l’inserimento nel decreto dell’eliminazione delle barriere architettoniche, a favore di persone di età superiore a 65 anni; sono ammessi alla detrazione del 110% se realizzati congiuntamente a uno dei lavori trainanti, cioè cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche. Gli impianti fotovoltaici potranno essere inseriti su strutture pertinenziali agli edifici e gli interventi per la coibentazione del tetto potranno essere posati senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, novità anche per le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici installate negli edifici, si dovranno rispettare i seguenti limiti di spesa: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. Cambia anche l’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni: non sarà necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare l’assicurazione già esistente che abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119. Alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale (occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio), viene aggiunta la seguente precisazione: per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. Negli interventi 110%, seguiti dal mio studio sono emersi alcuni dubbi che vorrei evidenziare in questo articolo: nel caso di decesso del contribuente che ha diritto alla detrazione delle spese sostenute per effettuare gli interventi ammessi al Superbonus, il beneficio si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020).
Lo stesso accade per la vendita (o la donazione) dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente nell’atto di trasferimento. Anche in tale caso, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Concludo dicendo che con gli ultimi chiarimenti, abbiamo le risposte necessarie per intraprendere tale opportunità senza preoccupazioni e perplessità.