Hanno preso il via lo scorso 15 settembre 2021 le misure antismog per il bacino padano concordati dalle principali regioni italiane con il ministero dell’Ambiente. E proprio il periodo – più esteso rispetto al passato – in cui d’ora in avanti i provvedimenti saranno operativi rappresenta una delle novità introdotte dalla nuova DGR attuativa n. 26-3694/2021 della Giunta regionale piemontese, che il Comune di Bra ha recepito con l’ordinanza n. 327 del 20 settembre. Un’ulteriore novità è poi costituita dall’introduzione del “Move-In”, il sistema di monitoraggio che attraverso l’installazione di un’apposita “scatola nera” consente ai veicoli più inquinanti di circolare liberamente a patto che rispettino una soglia di chilometri assegnati su base annua. Il sistema Move-In è operativo anche a Bra.
In linea generale, l’impianto delle misure rimane quello del passato. Fino al 15 aprile del 2022 opereranno delle limitazioni a carattere sia stabile che temporaneo, da attivarsi – in quest’ultimo caso – al verificarsi dello sforamento della concentrazione giornaliera di PM10 oltre i livelli di allerta prestabiliti, secondo un “semaforo antismog” a colori crescenti.
Limitazioni strutturali
Divieto permanente tutto l’anno in città, 24 ore su 24, per le auto Euro 0 alimentate a diesel e benzina, e per gli Euro 1 ed Euro 2 diesel, sia adibite al trasporto persone che merci.
Nel solo periodo invernale (15 settemre – 15 aprile) stop dalle 8.30 alle 18.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì alle auto diesel Euro 4, a prescindere dalle condizioni di smog. Dal 15 settembre 2023 il divieto sarà esteso anche ai veicoli dotati di motore diesel con omologazione Euro 5. Sempre limitatamente al periodo invernale, è in vigore il divieto di circolazione h 24 di tutti i ciclomotori e i motocicli con omologazione inferiore all’Euro 1.
Per tutto l’anno vige il divieto di sostare con il motore acceso e l’obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica inferiore ai 35 kW dei pellets “certificati”. E’ confermato il divieto permanente di combustione all’aperto di materiale vegetale nel centro abitato e nelle aree residenziali, come sancito dal vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, mentre nelle rimanenti aree è vietato dal 1 novembre al 31 marzo, in base a quanto disposto dalla legge regionale n° 15/2018.
Limitazioni temporanee: il semaforo antismog
A queste misure strutturali si affiancano provvedimenti d’emergenza, validi tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo ma operativi solo al superamento delle soglie di concentrazione giornaliera di PM10 stabiliti dalla Regione Piemonte.
Due le allerte in vigore, a seconda dei livelli previsti dal “semaforo antismog”, aggiornato ogni lunedì e giovedì:
L’allerta di primo livello, di colore arancione, scatta dopo 4 giorni consecutivi di sforamento della soglia giornaliera di PM10 definita dannosa per la salute umana dalla Oms (50 microgrammi/m3) sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì sui quattro giorni antecedenti, e comporta:
– divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;
– divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
– alle misure che incidono sulla circolazione si aggiungono quelle che riguardano gli impianti di riscaldamento come l’introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie e il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale;
– il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
-il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
L’allerta di secondo livello, di colore rosso, si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10. In aggiunta ai provvedimenti relativi all’allerta arancione, prevede:
– divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali con omologazione uguale a EURO 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi;
– divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali con omologazione uguale ad EURO 5 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni.
Deroghe
Le limitazioni strutturali e temporanee alla circolazione non si applicano ad alcune classi di veicoli tra cui i mezzi di soccorso e quelli delle forze dell’ordine, quelli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie (debitamente documentate), quelli degli operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o dalle fiere autorizzate, autobus utilizzati per il trasporto pubblico (purché dotati di dispositivi per l’abbattimento dl particolato), i veicoli utilizzati in car pooling da almeno tre persone e, novità introdotta dalla recente normativa regionale, macchine operatrici ed agricole, veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare ovvero quelli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri e cerimonie religiose. Il dettaglio completo è indicato nell’ordinanza.
In caso di inottemperanza alle disposizioni previste, i trasgressori saranno sanzionati secondo i termini di legge
Stato semaforo
Lo stato del semaforo antismog e l’eventuale attivazione delle misure temporanee sono pubblicati sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Bra, sul sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it) e su quello dell’Arpa regionale (www.arpa.piemonte.gov.it). Le misure temporanee sono attive dal giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì).
Area interessata
Le limitazioni alla circolazione veicolare coinvolgono tutto il centro abitato di Bra, fatta eccezione per i nuclei e le frazioni non serviti da servizio di trasporto pubblico.
In particolare, nel Comune di Bra le strade escluse dalle limitazioni alla circolazione veicolare, come meglio specificato sul portale web dell’Ente (Servizi e procedimenti/Ambiente), sono: strada Montenero, bretellina est, piazza XX Settembre (limitatamente al tratto tra la rotatoria di strada Montenero e la rotatoria di via Alba), via Vittorio Veneto, piazza Roma, via Trento e Trieste, piazza Giolitti, via G.B. Gandino (tratto piazza Giolitti – viale Risorgimento), viale Risorgimento, via Edoardo Brizio, viale Madonna dei Fiori, via Don Orione, via Cuneo, via Cherasco, via Piumati, strada Falchetto, viale della Costituzione, Strada San Matteo, strada San Michele, via Ospedale, via Rolfo, corso Monviso, piazzale Boglione, via F.lli Rosselli e viale Rimembranze.
In caso di inottemperanza alle disposizioni previste, i trasgressori saranno sanzionati secondo i termini di legge.
Tutti i dettagli sulla normativa, le deroghe e il sistema Move-In sul sito web www.comune.bra.cn.it.
(rb)