imone Piemonte. A partire dal 16 dicembre 2021 sarà in vigore l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto su tutto il territorio comunale.
Lo prevede l’ordinanza n.59 del 13 dicembre 2021, che sarà in vigore fino al 9 gennaio 2022 al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica.
Saranno esentati dall’obbligo di portare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, i soggetti che stiano svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.
Il provvedimento, firmato dal sindaco di Limone Massimo Riberi, è stato emanato in conseguenza all’evolversi della situazione della situazione epidemiologica, che continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere.
Come ogni anno, in concomitanza del periodo natalizio e fino alla conclusione delle festività, il territorio limonese vedrà un afflusso notevole di persone, in arrivo anche da fuori regione, attirate dalla caratteristica vivacità della cittadina nel periodo delle festività, dagli impianti di risalita e dalle seconde case.
“L’ordinanza, già introdotta da molte amministrazione comunali, ha come scopo la tutela dell’incolumità e della salute pubblica e rappresenta una misura di prevenzione per evitare situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19 – commenta il sindaco Riberi – I dati comunicati dall’Asl Cn1 indicano un’incidenza dei casi di positività in crescita nel territorio provinciale e regionale, determinato anche dalla recente variante denominata “Omicron”. Inoltre, siamo consapevoli che nel periodo natalizio e di fine anno nel territorio comunale, data l’affluenza di turisti e proprietari di seconde case, possano verificarsi assembramenti ed affollamenti, con difficoltà di garantire il distanziamento interpersonale.
L’inosservanza delle disposizioni previste dall’ordinanza prevedono una sanzione amministrativa con multe dai 400 ai 1.000 euro (art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35).
c.s.