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«Vi spiego perché il diritto d’arte è sempre più attuale»

L’avvocato Emiliano Rossi ci porta alla scoperta delle questioni legali connesse a tutte le opere contemporanee e non: un mondo con mille risvolti

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È un momento di grande attenzione per l’arte, anche nel Cuneese. «Ci sono molte imprese che hanno interesse per arte e design, c’è fermento. Penso ai Ceretto che hanno promosso opere e iniziative», commenta l’avvocato Emi­lia­no Rossi, socio di Pavesio e Associati with Negri-Clementi, esperto di diritto d’arte. «Importante poi l’attività di Fondazione Ferrero con mostre di rilevanza nazionale e non solo: ho visto quelle su Casorati e Burri, in una bellissima atmosfera e un grande senso di comunità. Senza dimenticare Fon­dazione Crc con la sua collezione d’arte contemporanea, raccolta anche con la collaborazione della direttrice di un grande museo come il Castello di Rivoli, a cui sono particolarmente affezionato, e recentemente esposta al Complesso monumentale di San Francesco a Cuneo, altro segno di vivacità. Penso anche alla Collezione La Gaia di Busca, di grandissima importanza. Torino è un centro di grande tradizione anche per l’arte contemporanea, con una fiera di­namica e sperimentale come Artis­sima».

Avvocato, ci spiega il concetto di diritto d’arte?
«Identifica l’assistenza legale con riferimento specifico alle opere d’arte, dalla realizzazione alla commercializzazione, al prestito per mostre, al passaggio generazionale alla donazione ai musei. Ci sono aspetti molteplici. Nella fase di creazione si ha a che fare con l’artista e con le questioni che attengono alla tutela della proprietà intellettuale, quindi il diritto d’autore. E quando l’artista vende l’opera attraverso una galleria o una casa d’aste o direttamente a un privato, c’è il passaggio della compravendita. Poi ci sono norme specifiche anche fiscali applicabili all’attività dell’artista».

Altri aspetti?
«Esistono varie tipologie di contratti, sia se si tratta di arte contemporanea realizzata da un artista vivente, sia per l’arte antica dove l’artista non è più vivente. L’acquisto prevede specifiche esigenze di verifica dell’origine, dell’autenticità, della provenienza, dei precedenti passaggi di titolarità e della circolazione nel rispetto della normativa applicabile, quindi è richiesta una “due diligence”. Poi ci sono i contratti di assicurazione, trasporto, deposito, prestito per mostre ed esibizioni. Io assisto sia collezionisti sia gallerie, ci sono contratti di affidamento alle gallerie, i mandati a vendere. E le questioni che attengono all’organizzazione delle mostre, quindi i contratti di prestito. Il passaggio generazionale può comportare diverse esigenze, se il collezionista vuole che la collezione venga divisa tra gli eredi oppure se vuole mantenerla unita anche dopo la morte. Gli strumenti giuridici vanno dalla società semplice alla fondazione, al trust, per il passaggio generazionale delle collezioni all’interno di una famiglia o ai fini della costituzione di musei privati».

E in caso di circolazione delle opere?
«Le opere hanno uno statuto giuridico specifico, cioè sono beni di interesse culturale e per questo le norme consentono allo Stato, a certe condizioni, di sottoporle a tutela attraverso la dichiarazione d’interesse culturale (mentre per le opere di autore vivente o sotto i 50 anni non c’è tutela, se le opere hanno più di 70 anni basta un interesse particolarmente importante mentre, se le opere hanno tra 50 e 70 anni, occorre un interesse eccezionale). Il Ministero della Cul­tura può vincolare le opere dei priva-ti nel momento in cui ne viene a conoscenza, ad esempio in una fiera d’arte, oppure in sede di esportazione (ne ho scritto sul Giornale dell’Arte a febbraio): quando un privato ha un bene che supera una certa età e una soglia di valore di 13.500 euro, deve chiedere l’autorizzazione a esportare, l’ufficio ministeriale valuta l’interesse dell’opera in base a certi criteri dettati da un decreto ministeriale e, in caso di vincolo, questo impatta fortemente sulla proprietà privata: diminuisce il valore dell’opera e ci sono obblighi specifici di conservazioni, necessità di autorizzazione degli spostamenti e del prestito nonché un diritto di prelazione dello stato in caso di trasferimento. Allora si apre anche la possibilità di impugnare il provvedimento davanti ai tribunali amministrativi regionali se è illegittimo. È anche questo un settore in cui l’assistenza legale diventa cruciale».

Ci sono spesso polemiche per i viaggi di opere importanti.
«Se si vuole esportare temporaneamente un bene per una mostra, si devono avere le autorizzazioni e, se si tratta di un bene vincolato, queste sono condizionate a prestazioni di una cauzione, anche attraverso polizze fideiussorie bancarie o assicurative, a garanzia del fatto che il bene tornerà in Italia. Anche restando nei confini nazionali vanno messe in atto misure per garantire che ci sia cura nell’imballaggio, nel trasporto e nell’allestimento museale secondo le migliori tecniche in conformità alla regola dell’arte. Se il bene è tutelato, entra in gioco la Sovrintendenza e verifica lei stessa, spesso il funzionario segue il bene in questi passaggi anche se il bene è di un privato».

Sappiamo di opere trafugate o vendute all’estero negli anni passati.
«La normativa nazionale di tutela contro l’esportazione illecita può non essere sufficiente. Se un’opera viene esportata illecitamente, senza l’attestato di libera circolazione verso i paesi comunitari o licenza di esportazione verso i paesi extracomunitari, è chiaro che, perché la tutela sia efficace, lo stato straniero deve riconoscere la normativa e consentire il ritorno dell’opera. Esiste una direttiva comunitaria che consente azioni di restituzione delle opere illecitamente esportate o rubate. Poi ci sono convenzioni internazionali più o meno efficaci. Lo sono se ratificate dal maggior numero di stati, specie dove il commercio di opere d’arte è più sviluppato».

Torniamo alle attività del vostro studio.
«Sono importanti anche le questioni di autenticità, e di “archiviazione” presso gli archivi d’artista. Certi eredi istituiscono archivi per conservazione della memoria dell’artista e per l’autentica delle opere, in base alla normativa sul “diritto morale d’autore” che attribuisce loro il diritto di rivendicare la paternità dell’opera dell’artista e di opporsi alle contraffazioni. Queste organizzazioni acquisiscono grande importanza, rilasciano autentiche e hanno potere di vita o di morte sulle opere in termini economici. Poi ci sono le sponsorizzazioni culturali, la disciplina anche fiscale del mecenatismo, le erogazioni liberali a enti culturali. E ancora, l’eventuale danneggiamento delle opere, ad esempio durante il prestito ad un museo, con il risarcimento che ne consegue, sia in termini di costi di restauro e perdita di valore, a carico del responsabile e delle assicurazioni. Mi occupo inoltre delle donazioni ai musei, quando il collezionista vuole donare a un museo una collezione o singole opere, in quel caso ci sono accortezze da seguire».

E fuori dalle competenze legali?
«Abbiamo un’importante attività di art consulting in cui uniamo le forze con professionisti sia interni allo studio sia esterni per valutazioni economiche, attribuzione delle opere, attività per la valorizzazione delle opere stesse, funzioni di consulenza non solo legale».

L’avvento del digitale apre nuove prospettive?
«Abbiamo anche questa expertise. Parliamo di Nft (non fungible token), opere d’arte digitali a cui è associato un certificato di unicità che identifica l’opera digitale nel mondo virtuale, sul server in cui si trova. Una sequenza di dati associata a un’opera costituisce questo token collocato su blockchain, una catena non modificabile che consente la registrazione unica della transazione. Ogni volta che trasferisco un Nft, trasferisco l’opera per un corrispettivo di moneta virtuale o meno. Un fenomeno importante sviluppatosi durante il Covid e che continua anche se attenuato, avvicina nuovi collezionisti, giovani del mondo digitale interessati a questa forma d’arte. C’è una componente speculativa che suscita interrogativi sul reale interesse per l’arte, ma in realtà anche altre situazioni, in particolare nell’arte contemporanea, hanno un aspetto speculativo in un mercato molto ampio. In cui esistono per esempio i “porti franchi”, luoghi in cui le opere sono custodite in caveau per cui non si paga iva all’importazione e rappresentano un asset di investimento sottratto alla fruizione e al godimento estetico e culturale personale o collettivo, elementi tradizionalmente tipici del collezionismo».

Esperto, docente e collezionista

Emiliano Rossi è socio di Pavesio e Associati with Negri-Clementi. Ha maturato una lunga esperienza nell’ambito del diritto dell’arte, assistendo collezionisti, gallerie, istituzioni museali ed editori d’arte in relazione a problematiche di commercio e circolazione dei beni artistici, provenienza, autenticità e danneggiamento delle opere, al diritto d’autore e al passaggio generazionale delle collezioni. Nominato nel 2022 Arbitro della Camera Arbitrale di Venezia, sezione Arte, assiste clienti italiani ed esteri anche nell’ambito del diritto commerciale e societario. La sua pratica copre anche il diritto delle successioni e dei trust. È docente presso la Nuova Accademia di Belle Arti (Naba) di Milano dove tiene un corso su Art Market Legislation. È anche collezionista d’arte.

BaNNER
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