Il Giudice Sportivo Territoriale ha punito con un 3-0 a tavolino il Busca dopo il match di Coppa Italia di Promozione contro il Pedona: la decisione è arrivata a seguito del reclamo presentato dai borgarini per la presenza in distinta di un giocatore, Alex Caricato, squalificato per un turno per recidiva di ammonizione, non scontato nella scorsa stagione.
Le motivazioni del Giudice Sportivo: “Letto il reclamo presentato da parte della Società AC PEDONA BORGO S.D. avverso la regolarità della gara disputata in data 3/09/2023 contro la società SSD BUSCA CALCIO 1920 a R.L., valida per la Coppa Italia di Promozione, Girone 22, s.s. 2023/2024, con il quale la Società reclamante lamenta la irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari del calciatore Alex CARICATO, con la maglia n. 6, giocatore che risultava squalificato per un turno, in recidività in ammonizioni, come da C.U. del C.R. Piemonte e Valle d’Aosta n. 25 del 22/09/2022, squalifica che non è stata scontata nella precedente stagione sportiva e da scontarsi dunque nel primo turno dell’attuale torneo di Coppa Italia; esaminati il referto di gara nonché la distinta giocatori della SSD BUSCA CALCIO 1920 a R.L. per la gara in oggetto, dai quali risulta effettivamente lo schieramento in campo del suddetto giocatore, e verificato altresì che lo stesso si trovava in costanza di squalifica, come lamentato dalla reclamante; ritenuto dunque fondato nel merito il reclamo della AC PEDONA BORGO S.D.
DELIBERA di accogliere il reclamo presentato dalla società PEDONA BORGO S.D., assegnando gara persa alla Società SSD BUSCA CALCIO 1920 a R.L., ed omologando il seguente risultato: PEDONA BORGO S.D. – SSD BUSCA CALCIO 1920 a R.L. 3-0; di comminare l’ammenda di Euro 150,00 alla SSD BUSCA CALCIO 1920 a R.L.; di squalificare il dirigente accompagnatore Sig. Sergio DUTTO, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 3/11/2023; di squalificare per un’ulteriore gara il giocatore CARICATO Alex sopra indicato, squalifica da scontarsi a seguito della precedente; di non disporre l’addebito della tassa di reclamo, in ragione dell’accoglimento dello stesso“.