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Promozione C – Il Giudice Sportivo respinge il ricorso, resta il risultato di Carignano-Sommariva Perno

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Si conclude con un nulla di fatto il ricorso presentato dal Carignano avverso alla sconfitta per 1-0 patita contro il Sommariva Perno nella quinta giornata del campionato di Promozione (Girone C). Il ricorso verteva su un supposto errore tecnico del direttore di gara, che avrebbe alterato il risultato della stessa.

Questa la delibera integrale:

“Il Giudice Sportivo Territoriale,

– letto il ricorso presentato dalla Società POL. CARIGNANO ASD avverso la regolarità della
partita disputata contro la Società USD SOMMARIVA PERNO, in calendario per il giorno
8/10/2023, valevole per il Campionato Regionale Promozione, Girone C, s.s. 2023/2024, con il quale la reclamante si duole di un supposto errore tecnico della terna arbitrale, che avrebbe alterato il regolare svolgimento della gara;

– nello specifico, la POL. CARIGNANO ASD si duole del fatto che nel corso del secondo tempo di gioco la direttrice di gara non avrebbe correttamente applicato la regola del vantaggio, in quanto avrebbe fermato il gioco – a seguito di un fallo commesso dal portiere avversario – quando la palla, calciata in extremis dal calciatore che aveva subito il fallo, stava entrando o comunque era vicinissima ad entrare in porta. La rete non convalidata avrebbe portato al pareggio della POL. CARIGNANO ASD, che pertanto chiede di ripetere la partita;

– rilevato che il preannuncio ed il reclamo sono stati depositati presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d’Aosta a mezzo PEC nei termini di cui all’art. 67 C.G.S. e che sono stati parimenti trasmessi alla controparte;

– evidenziato altresì che la reclamante non ha allegato le ricevute di consegna delle PEC inviate alla USD SOMMARIVA PERNO, ma che la prova della corretta ricezione degli atti da parte di quest’ultima è fornita dal fatto che la Società reclamata ha presentato in data 12/10/2023 le proprie controdeduzioni; 

– letto il referto di gara e sentita, sull’episodio oggetto di reclamo, l’arbitra Camilla Turini, la quale con supplemento di rapporto ha specificato che al minuto 11 del secondo tempo di gioco comminava l’espulsione ai danni del n. 1 della USD SOMMARIVA PERNO, Sig. Francesco Coria, per DOGSO; che lo scontro tra estremo difensore e attaccante avversario avveniva circa due metri fuori dall’area di rigore e che ella fischiava immediatamente il fallo, fermando il gioco; che, correttamente, l’assistente arbitrale n. 2 non proseguiva la sua corsa, ma si fermava all’altezza dell’avvenuto scontro; che i calciatori proseguivano per qualche istante l’azione, nonostante il gioco fosse già fermo; che non fosse possibile applicare la regola del vantaggio in tale circostanza, dato che il pallone non entrava direttamente in porta ed anzi passavano diversi secondi dallo scontro sanzionato prima che arrivasse nei pressi della linea di porta;

– esaminate le controdeduzioni della Società reclamata, che confermano la ricostruzione dei fatti offerta dalla direttrice di gara, specificando altresì che non vi è alcuna certezza sul fatto che il pallone abbia effettivamente varcato la linea di porta, in ogni caso a gioco già ampiamente fermo;

– rilevato che la cd. “regola del vantaggio” viene applicata secondo il giudizio discrezionale
dell’arbitro, chiamato di volta in volta a valutare, nell’arco di pochi istanti, se a seguito
dell’infrazione commessa ricorrano le circostanze per far proseguire o interrompere il gioco;
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– rammentato che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. b) il Giudice Sportivo è sì chiamato a pronunciarsi sul regolare svolgimento delle gare, ma con esclusione dei “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”:

pertanto, questo Giudice non può e non intende valutare la bontà della decisione tecnica
assunta dalla direttrice di gara Sig.ra Turini nella circostanza de qua;

DELIBERA

– di respingere il reclamo presentato dalla POLISPORTIVA CARIGNANO ASD, omologando il
risultato raggiunto in campo: CARIGNANO-SOMMARIVA PERNO 0-1;
– di addebitare sul conto della ricorrente l’importo della tassa reclamo.”