Patronato Acli: pensioni 2024 cosa cambia per pensione anticipata “opzione donna”

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Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 della Legge di Bilancio per il 2024 ecco che cosa è cambiato per quanto riguarda Pensione Anticipata Opzione Donna.

È stato introdotto un aggravamento di un anno sull’età pensionabile.

Viene richiesto alternativamente uno dei seguenti requisiti:

  1. Assistenza convivente con handicap grave da almeno 6 mesi, cioè coniuge o parente di 1° grado o parente/affine di 2° grado con genitore o coniuge con 70 anni di età, che siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
  2. Riconoscimento dell’invalidità civile superiore o uguale al 74%
  3. Lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale

Inoltre bisogna maturare i seguenti requisiti entro il 31/12/2023:

– 61 anni di età senza figli o 60 anni di età in presenza di un figlio o 59 anni di età in presenza di almeno 2 figli o essere lavoratrice di cui al punto C.

– 35 anni di contribuzione

I punti a) b) c) presuppongono che i richiedenti si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. a) assistenza, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, del coniuge/unito civilmente o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero di un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge/unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  2. b) presenza di una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  3. c) si tratti di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per le lavoratrici in questione il requisito anagrafico viene ridotto a 59 anni a prescindere dal numero di figli e anche in assenza di figli.

Per il personale del comparto scuola statale ed AFAM (Conservatori, Accademie di Belle Arti, ecc.) trova applicazione la finestra unica rispettivamente fissata al 1° settembre/1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Il personale scolastico a tempo indeterminato potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2024.

 

Per gli appuntamenti on-line https://planner.patronato.acli.it/prenota/

 

Mail di riferimento del Patronato Acli: [email protected]