Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 della Legge di Bilancio per il 2024 ecco che cosa è cambiato per quanto riguarda Pensione Anticipata Opzione Donna.
È stato introdotto un aggravamento di un anno sull’età pensionabile.
Viene richiesto alternativamente uno dei seguenti requisiti:
- Assistenza convivente con handicap grave da almeno 6 mesi, cioè coniuge o parente di 1° grado o parente/affine di 2° grado con genitore o coniuge con 70 anni di età, che siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- Riconoscimento dell’invalidità civile superiore o uguale al 74%
- Lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale
Inoltre bisogna maturare i seguenti requisiti entro il 31/12/2023:
– 61 anni di età senza figli o 60 anni di età in presenza di un figlio o 59 anni di età in presenza di almeno 2 figli o essere lavoratrice di cui al punto C.
– 35 anni di contribuzione
I punti a) b) c) presuppongono che i richiedenti si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a) assistenza, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, del coniuge/unito civilmente o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero di un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge/unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) presenza di una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- c) si tratti di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per le lavoratrici in questione il requisito anagrafico viene ridotto a 59 anni a prescindere dal numero di figli e anche in assenza di figli.
Per il personale del comparto scuola statale ed AFAM (Conservatori, Accademie di Belle Arti, ecc.) trova applicazione la finestra unica rispettivamente fissata al 1° settembre/1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
Il personale scolastico a tempo indeterminato potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2024.
Per gli appuntamenti on-line https://planner.patronato.acli.it/prenota/
Mail di riferimento del Patronato Acli: [email protected]