Per le semine della nuova campagna agraria 2025, le aziende agricole potranno scegliere alternativamente di ruotare le colture oppure, in base alla propria estensione, di diversificare le proprie produzioni.
«E’ quanto prevede il nuovo decreto ministeriale del 28 giugno scorso sulla gestione dei piani colturali. In pratica – spiega il coordinatore regionale dei Centri di assistenza agricola (Caa) di Cia Agricoltori italiani, Giovanni Allasia -, viene nuovamente introdotto il concetto di diversificazione, ripreso dalla vecchia programmazione della Pac, il cosiddetto Greening, per cui le aziende non sono più obbligate ad applicare la rotazione colturale sulle superfici a seminativo in conduzione».
Per rotazione si intende un cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, a livello di singola parcella agricola, con l’eccezione delle colture pluriennali (fruttiferi), foraggi e terreni lasciati a riposo. La successione di semine di frumento tenero, frumento duro e triticale, sono da considerarsi come monosuccessione, in quanto appartenenti al medesimo genere botanico Triticum, mentre la successione di grano tenero e orzo è ammessa in quanto appartenente a generi botanici differenti.
«Tradotto in pratica – osserva il vicedirettore vicario provinciale e responsabile provinciale dei Caa di Cia Cuneo, Silvio Chionetti -, significa che un’azienda da 100 Ha che nell’annualità 2024 ha seminato l’intera superficie a mais, nell’anno successivo potrà scegliere di applicare la rotazione su tutti i 100 Ha, con la semina di uno o più cereali autunno vernini, quali grano e/o orzo o primaverili estive, ad esempio con la semina di soia, oppure aderire alla diversificazione, prevendo un massimo di 75 Ha a mais, 20 Ha a grano e 5 Ha a orzo».
In quest’ultimo caso, per concludere la rotazione sui 75 Ha a mais, già investiti nel 2024 alla stessa coltura, ai fini del rispetto della norma della condizionalità della BCAA7, l’azienda dovrà necessariamente seminare un erbaio intercalare fra le due produzioni di mais, che dovrà permanere sul terreno per almeno 90 giorni consecutivi. Al termine del ciclo vegetativo e comunque decorsi i termini minimi, il prodotto potrà essere raccolto oppure sovesciato.
L’anno successivo (2026), l’azienda potrà aderire nuovamente alla diversificazione, seminando le stesse colture nelle percentuali massime indicate, senza utilizzare le colture intercalari nel periodo invernale.
«La norma della semplificazione – ricorda Allasia -, prevede per la diversificazione l’obbligo di semina di almeno due colture (nessuna delle quali deve superare il 75% della superficie) per le aziende con una estensione fra i 10 ed i 30 Ha a seminativo, e l’obbligo di almeno tre colture per le aziende con una superficie superiore a 30 Ha».
Nel caso di un’azienda con 20 Ha a seminativo, ad esempio, la coltura più estesa non dovrà superare i 15 Ha, ed i restanti 5 dovranno essere seminati con una coltura di genere botanico diverso.
Sono esentate dalla norma le aziende agricole con una superficie investita a foraggere maggiore del 75% a colture foraggere, prati permanenti, superfici lasciate a riposo o a colture sommerse (es. riso). Inoltre, sono esentate le imprese con una superficie a seminativo inferiore ai 10 Ha.
Rispettano invece gli impegni “ipso facto” le aziende biologiche e quelle che hanno aderito alla certificazione volontaria al Sistema Nazionale per la Qualità Integrata (SQNPI).
«Un ulteriore elemento introdotto dal Decreto Semplificazione – informa Allasia -, riguarda la cancellazione della norma di condizionalità BCAA8, che prevedeva l’obbligo di destinare almeno il 4% dei seminativi a superfici a riposo. In sostituzione di tale impegno, è stata prevista l’adesione volontaria, modificando l’Ecoschema 5 e introducendo il Livello 1. Il premio indicativo, stimato, dovrebbe essere tra i 75 e 90 Euro/Ha, con una superficie massima pagabile del 4% della superficie a seminativo dell’azienda.
Per quanto riguarda l’Ecoschema 5, Livello 2, le cosiddette mellifere, dal 2025 le aziende dovranno seminare le colture con semente certificata e riseminate annualmente».
È stato inoltre modificato l’impegno in merito alla norma di condizionalità della BCAA6 per la copertura minima dei suoli. La Commissione ha demandato agli Stati Membri l’attuazione, in modo da rispondere al meglio alla variabilità delle condizioni metereologiche. L’obbligo in vigore è di assicurare una copertura vegetale di almeno 60 giorni nel periodo tra il 15 settembre al 15 maggio successivo.
«In questo caso – aggiunge Chionetti -, l’azienda può optare per mantenere una copertura vegetale naturale con un inerbimento spontaneo, oppure una copertura seminata attraverso una cover crops. Una soluzione alternativa può essere adottata mediante il mantenimento in campo dei residui colturali».