Le spese da sostenere per cambiare operatore telefonico e recedere dal contratto dovranno essere note al consumatore già al momento dell’offerta e non solo alla conclusione del contratto. Lo stabilisce un emendamento al ddl concorrenza approvato dalle commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera.
“E’ una vergogna che non siano azzerare le spese per il recesso. Basta con i regali alle compagnie telefoniche!” ha commentato Massimiliano Dona, Segretario dell’Unione Nazionale Consumatori.
“L’unica misura seria che va introdotta è la portabilità, ossia zero spese di chiusura, come avviene per i conti correnti. Tutto il resto è un pannicello caldo” ha proseguito Dona.
L’UNC ricorda che le penali telefoniche erano state formalmente eliminate dalle lenzuolate Bersani, fin dal 2007. Ma la liberalizzazione falli, dato che le penali rientrarono dalla finestra sotto forma di spese.
“Ora l’unica liberalizzazione possibile e utile è quella di dare la possibilità al consumatore di passare velocemente e senza spese da una compagnia all’altra. Non si può avere concorrenza, infatti, senza perfetta mobilità dei fattori” , ha concluso Dona.
Di seguito le proposte che l’Unione Consumatori avanza per rendere efficace il ddl concorrenza, sul punto delle comunicazioni:
1) Azzeramento delle spese per il recesso da contratto telefonico, in modo da realizzare una vera portabilità, come avviene per i conti correnti.
2) Zero spese di chiusura anche in caso di offerte promozionali legate a sconti tariffari.
3) Nuovo tetto di durata alle offerte promozionali: da 24 a 12 mesi
4) In presenza di beni in offerta, tipo modem o smartphone in omaggio o scontati, in caso di recesso anticipato il consumatore dovrà versare una spesa commisurata al valore del bene al momento del recesso.
5) Eliminazione delle spese di spedizione delle bollette a carico degli utenti. Oggi, con la scusa che sono servizi a favore del consumatore, le compagnie telefoniche (ma anche quelle elettriche, del gas ecc ecc), fanno pagare al consumatore la spedizione della fattura, anche se, per l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 sono a carico di chi le emette (“non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”). La proposta era nella famosa terza lenzuolata Bersani, mai approvata.