Emergenza Coronavirus: i provvedimenti dal 1° marzo ad Alba

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Considerata l’emergenza Coronavirus sul territorio nazionale, anche ad Alba le scuole resteranno ancora chiuse lunedì 2 e martedì 3 marzo, come disposto dal Presidente della Regione Piemonte.

Nella capitale delle Langhe, oltre agli istituti scolastici, resteranno chiusi fino al 3 marzo il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” ed i Centri Anziani comunali.

Per quanto riguarda le altre strutture comunali, da martedì 3 marzo saranno riaperti al pubblico la Biblioteca Civica “G. Ferrero” ed il Museo Civico “F. Eusebio”, salvo successive disposizioni. Sono aperti cinema, palestre e piscine, pur con prescrizioni.

Il Centro Giovani “H-Zone” e l’Informa Giovani saranno chiusi fino a domenica 8 marzo anche per lavori di tinteggiatura della struttura.

In Piemonte e ad Alba, sono applicabili le misure previste per l’intero territorio nazionale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul Covid-19, firmato domenica 1 marzo 2020.

Al punto 5, il decreto stabilisce:

§ la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;

§ la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;

§ l’obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;

§ la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

§ lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;

§ la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria;

§ l’idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

Inoltre, il testo prescrive, per l’intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione:

§ il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

§ nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;

§ nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;

§ i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;

§ le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

§ nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;

§ chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno.

Con l’entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.

c.s.