Il Piemonte passa ufficialmente a “zona gialla”. Dopo l’annuncio del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, quindi, a 5 settimane dall’istituzione della “zona rossa” e dopo due in “zona arancione”, per il periodo natalizio ecco un’ulteriore allentamento delle misure anti-Covid disposte dal Governo.
Ma cosa cambia, quindi, da oggi, domenica 13 dicembre? Facciamo un “ripasso”. Innanzitutto, ricapitoliamo, leggendo il DPCM dello scorso 3 novembre, quali sono le comunque importanti limitazioni e chiusure vigenti a carattere nazionale (coprifuoco dalle 22 alle 5; didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; capienza dimezzata, al 50%, per il trasporto pubblico regionale; chiusi nel fine settimana e nei festivi i centri commerciali; restano chiusi impianti sciistici, musei, mostre, cinema, tetari, sale bingo, oltre alle attività già previste nel DPCM del 24 ottobre).
COSA RIAPRE E COSA CAMBIA RISPETTO ALLA ZONA ARANCIONE?
SPOSTAMENTI – Nell’area gialla è consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri spostamenti. Dalle 22 alle 5, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
Inoltre, ci si potrà spostare anche fra regioni, vale a dire verso un’altra regione “zona gialla”. Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o arancione) è consentito liberamente, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, se si è diretti verso altri territori ricompresi nell’area gialla, senza necessità di motivazione. Dalle 22.00 alle 5.00 è consentito esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Esclusivamente per le stesse comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute è consentito anche, 24 ore su 24, il transito con destinazione finale nell’area arancione o in quella rossa.
Ricordiamo che, secondo l’ultimo DPCM non ci si potrà spostare in altra regione dal 21 dicembre al prossimo 6 gennaio. Al momento, non ci si potrà spostare in un comune diverso da quello di residenza/domicilio il 25-26 dicembre e 1° gennaio ma, secondo le ultime notizie, il Governo è pronto a concedere una deroga per i piccoli comuni (si attendono provvedimento ufficiali).
RISTORAZIONE – Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Naturalmente le attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
SERVIZI ALLA PERSONA – Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali
UNIVERSITA’ – Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e dei laboratori, che possono svolgersi in presenza. Sono, in ogni caso, i singoli atenei ad individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – le ulteriori attività didattiche o curriculari, che potranno svolgersi in presenza. Resta fermo che tutte le attività eventualmente previste in presenza dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre 2020.