L’Amministrazione Comunale di Racconigi, con Ordinanza del sindaco n. 11 del 12/02/2021, ha individuato i seguenti periodi di deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale normalmente compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 15 del 4 ottobre 2018 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”, alla successiva Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, modificata dal Consiglio Regionale del Piemonte lo scorso 18 febbraio 2020:
Dal 15 al 17 novembre di ogni anno
Dal 2 al 4 dicembre di ogni anno
Dal 2 al 4 gennaio di ogni anno
Dal 2 al 4 febbraio di ogni anno
Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi: non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 dell’art. 10 della Legge regionale n. 15 del 4 ottobre 2018 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)” né tantomeno sono da considerarsi valide le deroghe di cui sopra sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’ articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
cs