Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, cd Decreto Omnibus, il legislatore ha voluto aggiornare il Codice del Consumo, in adempimento alle indicazioni europee volte ad una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme relative alla protezione dei consumatori. In particolare, la normativa verte sui temi della corretta comunicazione dei ribassi di prezzi, mettendo sullo stesso piano il commercio in sede fissa con quello on-line; maggior severità nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette ed un sistema sanzionatorio aggiornato ed efficace.
“Certamente l’impatto della nuova normativa sul sistema dei saldi estivi, al via tra poco più di una settimana – riferisce Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italiadella provincia di Cuneo – richiederà un certo impegno di trasparenza da parte di tutti, ma soprattutto dai marketplace del commercio on-line. Finalmente le regole saranno uguali per tutti e l’e-commerce non sarà più la “terra di nessuno” dove si può fare tutto e il contrario di tutto.”
Dal mese di luglio negli annunci di riduzione di prezzi – che vanno ad impattare sulle
politiche di sconto, vendite promozionali, black friday, saldi, vendite di liquidazione, tanto
online quanto offline nei punti vendita fisici e negli outlet – sarà obbligatorio indicare il prezzo precedente, cioè il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti lo sconto. Nel caso di progressività degli sconti e cioè quando gli sconti
divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente, che va sempre
evidenziato, è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi.
Più in dettaglio Roberto Ricchiardi, presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio
della provincia di Cuneo: “Mentre nei negozi fisici il cliente può vedere da vicino il cartellino,
lo stesso non vale in un contesto di vendita online, dove le riduzioni esistono, ma non è
chiaro se vi sia stata o meno una progressività dello sconto”. È noto infatti che, acquistando
online un bene, non è possibile intuire se lo sconto del 20, 30 o 50% applicato su di esso
rappresenti una riduzione rispetto al prezzo di listino originale o se invece, nel frattempo, ci
sia stato uno sconto “intermedio”. “Con l’applicazione delle nuove disposizioni – continua
Ricchiardi – sarà obbligatorio indicare, tanto per il negozio fisico che per quello virtuale, il
prezzo precedente, ossia quello che si applica alla prima riduzione di prezzo. Nel caso di sconti via via più alti, come accade spesso nei saldi, il prezzo precedente è quello riferito ai
30 giorni antecedenti il nuovo sconto”.
Previste inoltre norme più severe per le cosiddette “pratiche commerciali scorrette” con
inasprimento delle sanzioni che vanno a colpire direttamente il fatturato delle aziende. Il
decreto interviene anche sulla pratica delle false recensioni online, imponendo alle aziende
che le utilizzano, di appoggiarsi obbligatoriamente a servizi certificati al fine di diffondere
solo opinioni verificate, positive o negative che siano.
“La norma risponde all’esigenza, più volte rimarcata da Confcommercio, di equipara re il
mercato online e offline – dichiara Chiapella -. La strada tracciata è quella giusta, l’obiettivo
ambizioso, i risultati da verificare”. “Si tratta di un decreto che ha come obiettivo principe la
tutela del consumatore e in secondo luogo battere la concorrenza sleale del prezzo
dell’online – continua Ricchiardi – sarebbe interessante verificarne l’efficacia anche in
termini di lotta al commercio di merci contraffatte e di tutela del made in Italy”. Gli uffici
territoriali della Confcommercio di Cuneo, Alba, Bra, Carrù, Ceva, Fossano, Mondovì,
Saluzzo e Savigliano sono a disposizione per eventuali approfondimenti sul tema.