Crissolo, ordinata la parziale demolizione del rifugio Aquila nera

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Il Comune di Crissolo ha emesso un’ordinanza di demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e/o concessione edilizia e di conseguente ripristino dei luoghi, a carico della Società proprietaria del fabbricato denominato “Aquila Nera” che insiste su una porzione di terreno di proprietà comunale a suo tempo concessa dal primo alla seconda.
Il provvedimento giunge al termine di un sopralluogo eseguito dal responsabile del procedimento geometra Alberto Minetti insieme con il responsabile del Servizio di Polizia municipale, commercio e protezione civile del Comune Domenico Davide Barra e l’agente di Polizia Locale Mario Brovia in località Pian Giaset.  Sopralluogo che ha accertato come la Società proprietaria abbia realizzato abusivamente un dehor in legno ex novo, di 64,35 metri quadri, ampliato il fabbricato sul retro per una porzione di circa 20 metri quadri, sopraelevato il manufatto prefabbricato mediante la realizzazione di una copertura in lamiera e struttura in legno, a due falde, per la porzione di fabbricato antistante l’arrivo a monte della Seggiovia Monviso e realizzato una copertura ad una falda, costituita da una struttura in legno e manto in lamiera per la parte retrostante dell’immobile ed ancora tamponato il manufatto prefabbricato con assi di legno.
Lavori, questi, per i quali presso gli uffici comunali non risultano essere stati rilasciati autorizzazioni e/o permessi per la realizzazione, né inoltrati permessi di costruire e/o segnalazioni certificate di inizio attività e men che meno rilasciate eventuali Autorizzazioni Paesaggistiche.
Rilevato che l’area sottoposta ad accertamento ricade in zona agricola speciale del vigente Piano Regolatore Generale di Crissolo e la stessa risulta essere sottoposta a vincolo idrogeologico e al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, il Comune ha ritenuto esistessero i presupposti per l’applicabilità della sanzione demolitoria per le opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e/o concessione edilizia occupando, abusivamente, e per l’intera sua superficie il suolo di proprietà pubblica visto che – qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, non può esimersi dall’ordinare al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.
Di qui l’ordine “alla Società proprietaria del fabbricato di rimuovere le opere abusive descritte in premessa e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento”, cosa questa avvenuta nei giorni scorsi.
Saranno gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle forze dell’ordine a verificare dell’esecuzione dell’ordinanza, contro la quale è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa riscorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.